L’agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 10 del 14 gennaio 2008, ha chiarito che per poter dedurre i componenti negativi di reddito è necessario che gli stessi siano annotati analiticamente nelle scritture contabili, e non solo nella nota integrativa, indipendentemente dal fatto che in bilancio venga indicato solo il risultato complessivo dell’attività. Infatti, come dispone l’articolo 109, comma 4, del Tuir, le spese e i costi devono aver concorso alla determinazione del risultato netto del conto economico, a prescindere dall’evidenza nel conto economico stesso.
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