La sentenza della Commissione tributaria della provincia di Bari n. 138/14/06 ritiene che dell’articolo 7, legge 448/2001, e successive modifiche - che consente, ai fini della determinazione della plusvalenza dell’articolo 81 del Tuir, di assumere il valore aggiornato in luogo del costo o valore di acquisto dei suoli - possa avvalersi solo chi ancora è proprietario del suolo e chi non lo ha già ceduto e ne aggiorna il valore per il conseguimento d’un risparmio d’imposta. Non è, dunque, più efficace la rivalutazione di un suolo edificabile ai fini della neutralizzazione della plusvalenza a terreno già ceduto.
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