La rivalutazione non sconta la sostitutiva già versata
Pubblicato il 19 giugno 2008
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali possono rideterminare il valore di terreni e partecipazioni per affrancare in tutto o in parte la plusvalenza che si verrà creare al momento della futura vendita. La rivalutazione è realizzata con la perizia da parte di soggetti abilitati e con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 4%. I contribuenti che intendono avvalersi di una nuova rideterminazione del costo di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola possono farlo effettuando entro il 30 giugno 2008 l’asseverazione della perizia e il versamento della sostitutiva con utilizzo del codice tributo “8056”. Coloro che si sono avvalsi di una precedente rivalutazione possono fruire della nuova chance con una nuova perizia di stima, versando l’intera sostitutiva e chiedendo il rimborso di quella versata in precedenza: dunque, non è possibile né scomputare né compensare con l’F24 la precedente imposta.