di Cassazione, con la sentenza 14033, depositata il 16 giugno scorso, ribadisce il principio secondo cui l’omesso versamento all’Erario, da parte del sostituto d’imposta, della ritenuta d’acconto sul compenso dovuto a un professionista, impedisce a quest’ultimo, in sede di dichiarazione dei redditi, di detrarre l’ammontare della ritenuta operata sulla remunerazione. nell’affermare il proprio principio, ha aderito alla prevalente giurisprudenza di legittimità che ritiene che “anche il sostituto debba ritenersi già originariamente, e non solo in fase di riscossione, obbligato solidale al pagamento dell’imposta: soggetto perciò egli stesso all’accertamento e a tutti i conseguenti oneri”. Secondo i giudici di legittimità, dunque, in caso di mancato versamento della ritenuta d’acconto da parte del committente o del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il prestatore d’opera o il lavoratore contribuente.
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