E’ attiva da ieri la casella di posta elettronica messa a disposizione dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per offrire spiegazioni in merito al nuovo libro unico. Le risposte fornite chiariscono che:
- il termine di 15 giorni concesso ai consulenti del lavoro per esibire la documentazione richiesta dagli ispettori vale non solo per il libro unico ma anche per tutti i documenti connessi al rapporto di lavoro (come, ad esempio, la comunicazione anticipata al centro per l’impiego);
- il termine di 15 giorni vale per tutti i professionisti abilitati in base alla legge 12/79 e per le associazioni di categoria delle aziende artigiane e delle altre piccole imprese (le associazioni citate possono prestare al consulenza solo agli associati);
- per elaborazione separata delle presenze si intende che le imprese possono rilevare le presenze dei lavoratori in sede aziendale sia su supporto cartaceo che su file, indipendentemente da chi elabora i prospetti paga (secondo la Fondazione non è possibile che i fogli non vidimati cartacei costituiscano una sezione del libro unico);
- l’iscrizione nel libro unico dei lavoratori a progetto che operano in associazioni private, che non sono tenute all’assicurazione Inail e sono prive di una posizione Inps, è obbligatoria non rilevando che il committente sia tenuto o meno all’apertura di una posizione assicurativa (nel caso, la vidimazione necessaria al sistema meccanografico a modulo continuo spetta all’Inail).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".