La riproduzione degli atti rende nullo il ricorso

Pubblicato il 20 luglio 2012 Con l'ordinanza n. 12580, del 19 luglio 2012, la Cassazione ha annullato il ricorso presentato dalle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria regionale che annullava un avviso di accertamento.

La motivazione della decisione risiede nella mancata esposizione sintetica dei fatti, sostituita da una “pedissequa riproduzione dell'intero letterale contenuto degli atti processuali” nel ricorso presentato, lasciando quindi alla Corte la scelta di quanto rileva in relazione ai motivi del ricorso.

La Corte deve avere dettagli sufficienti affinché possa poi verificare che quanto riportato nel ricorso trovi riscontro negli atti. La riproduzione del documento è ammessa qualora sia utile a dimostrare che la sentenza è censurabile poiché non se ne è tenuto conto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Disegni+ 2024, dal 12 novembre l’invio delle domande di agevolazione

31/10/2024

Pause prolungate e non autorizzate giustificano il licenziamento

31/10/2024

Giustizia tributaria: sì definitivo al Testo Unico di riordino

31/10/2024

Disegni+ 2024, istanze al via dal 12 novembre 2024

31/10/2024

Revisori enti locali: iscrizione al registro 2025

31/10/2024

CPB 2024-2025: ultima chiamata senza proroghe. La posizione del MEF

31/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy