La riproduzione degli atti rende nullo il ricorso

Pubblicato il 20 luglio 2012 Con l'ordinanza n. 12580, del 19 luglio 2012, la Cassazione ha annullato il ricorso presentato dalle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria regionale che annullava un avviso di accertamento.

La motivazione della decisione risiede nella mancata esposizione sintetica dei fatti, sostituita da una “pedissequa riproduzione dell'intero letterale contenuto degli atti processuali” nel ricorso presentato, lasciando quindi alla Corte la scelta di quanto rileva in relazione ai motivi del ricorso.

La Corte deve avere dettagli sufficienti affinché possa poi verificare che quanto riportato nel ricorso trovi riscontro negli atti. La riproduzione del documento è ammessa qualora sia utile a dimostrare che la sentenza è censurabile poiché non se ne è tenuto conto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy