La rinuncia al legato da parte del legittimario deve essere redatta per iscritto
Pubblicato il 01 aprile 2011
Per le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n.
7098 del 29 marzo 2011 – il legittimario nei cui confronti il testatore abbia disposto un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione della legittima, qualora intenda conseguire quest'ultima deve rinunciare al legato in forma scritta ex articolo 1350 n. 5 c.c.
Il legatario in sostituzione di legittima, infatti, è pur sempre un legatario che, per legge, acquista i beni al momento dell'apertura della successione senza bisogno di accettazione; non essendo un semplice chiamato all'eredità, quindi, lo stesso, qualora intenda richiedere la legittima e qualora il legato riguardi beni immobili, dovrà rinunciare al legato per iscritto.
A livello processuale – continua la Corte - la mancanza di una rinuncia per iscritto del legittimario che agisce per chiedere la legittima in sostituzione del legato, è rilevabile d'ufficio senza che sia necessaria una specifica eccezione della controparte.