Il ministero dell’Interno, con la direttiva del 20 febbraio 2007, rimedia alla dimenticanza della direttiva del 5 agosto 2006 nei confronti di coloro che richiedono il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il provvedimento, infatti, autorizza l’avvio dell’attività lavorativa per lo straniero che ha fatto ingresso per lavoro subordinato ed in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno che abbia determinati requisiti. Le condizioni sono che:
- deve aver richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso in Italia;
- deve aver sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- deve avere la copia del modulo “uno” di richiesta del permesso di soggiorno rilasciata dallo sportello unico per l’immigrazione;
- deve avere la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del titolo di soggiorno rilasciata dall’ufficio postale abilitato.
Nell’articolo si fa notare che anche in questa direttiva c’è una dimenticanza, ovvero non sono considerati coloro che entrano in Italia con il visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
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