La definizione della lite (legge n. 289/2002) è subordinata al versamento, entro il 16 aprile 2003, di determinati importi, con possibilità di rateizzare fino a un massimo di 12 rate trimestrali. Il susseguirsi di proroghe alle sanatorie ha, però, rinviato al 16 aprile 2004 il termine ultimo di adesione alla chiusura delle liti pendenti (dl 143/2003). Tra le due date si è inserita una variante sostanziale al meccanismo di rateizzazione che ha ingenerato grande confusione. Sul tema, tributaria regionale della Campania ha prodotto due sentenze con dispositivo opposto: l’una (n. 28/2006) s’è ricondotta al tenore della vecchia legge 289/2002 (articolo 16), sostenendo che la volontà del Legislatore di consentire la rateizzazione delle somme a debito non potesse essere disattesa; l’altra (n. 94/2006) ha dato ragione al Fisco - che ha sostenuto che il perfezionamento della definizione agevolata si realizza, nella versione in proroga della sanatoria, versando quattro rate, non una – e ha evidenziato come la proroga della sanatoria interessi solo il termine di adesione alla definizione, non anche quello dei versamenti.
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