La revocatoria guadagna nuovo spazio
Pubblicato il 20 ottobre 2008
La Cassazione, con sentenza n. 24757 del 2008, si è occupata dell'azione revocatoria ordinaria rilevando che, in presenza di un atto a titolo gratuito, come la costituzione di un fondo patrimoniale, non è necessario, dal punto di vista oggettivo, che il debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito ma è sufficiente che si manifesti il pericolo dell'insufficienza del patrimonio come garanzia del credito. Quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, continua la Corte, è richiesta la dolosa preordinazione del contratto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; tuttavia, per dichiarare la revoca dell'atto è sufficiente il dolo generico del debitore, inteso come la mera previsione che gli atti posti in essere dallo stesso possano pregiudicare eventuali creditori.