L’Inpdap, nella circolare n. 22 del 2007, con parere conforme del ministero del Lavoro, precisa che a partire dalle pensioni decorrenti dal 17 agosto 1995 anche l’indennità integrativa speciale (la contingenza dei dipendenti pubblici) rientra nella base di calcolo del trattamento di reversibilità subendo la decurtazione percentuale disposta dalla legge (40%). Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli in corso di godimento al 1° gennaio 2007 e definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
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