La rettifica frena l’assegnazione

Pubblicato il 23 gennaio 2007

Le modifiche apportate dalla legge Finanziaria per il 2007 alla disciplina Iva sugli immobili – decisa con il decreto Visco-Bersani – penalizza lo scioglimento anticipato delle società di comodo. Il comma 116, dell’articolo unico, della  Manovra prevede, infatti, che le assegnazioni ai soci (nell’ambito dello scioglimento agevolato delle società di comodo) sono soggette all’imposta di registro dell’1% e che non sono considerate cessione agli effetti dell’Iva. Le società che non risultano operative nel 2006 e che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 2007, sul trasferimento dei beni possono procedere in due modi:

 

- cedere a terzi i beni sociali (in questo caso, per i beni soggetti a Iva, si applica l’imposta);

- assegnare i beni ai soci, applicando l’imposta di registro dell’1%, e, per gli immobili le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa.

 

Il comma 112 introduce, poi, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, pari al 25%, che non copre l’Iva. Invece, l’analoga disposizione contenuta nell’articolo 29 della legge 449/97 aveva previsto un imposta sostitutiva del 10% per imposte dirette e Irap e l’applicazione dell’Iva ridotta al 30% di quella dovuta. Assolvendo l’Iva al 30% i beni potevano uscire dalla sfera dell’impresa senza altri oneri Iva. 2007, invece, esclude una copertura per l’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, nei casi di assegnazione dei beni per i quali, all’acquisto, è stata detratta l’imposta (fabbricati strumentali o aree edificabili), se è trascorso il periodo di osservazione, si applica la rettifica della detrazione. La rettifica non si applica nel caso di assegnazione di azienda. La situazione si complica se la società di comodo è trasformata in società semplice. In tal caso, mancando un imposta sostitutiva ai fini Iva, per i beni presenti al momento della trasformazione, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, l’Iva va pagata normalmente (art. 2, punto 5, Dpr 633/72). 

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