La retribuzione “previdenziale” nell’Irap delle Asl
Pubblicato il 07 maggio 2009
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 121 del 6 maggio 2009, in merito alla determinazione della base imponibile Irap secondo il metodo retributivo degli enti pubblici ha chiarito che sono da considerare tutte le somme e i valori erogati i dipendenti tranne quelli esclusi da prelievo ai fini contributivi. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi concorrono a formare l’imponibile regionale per l’importo al netto della quota di contributi a carico del collaboratore. Non concorre, invece, l’indennità per sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale se sia esclusa anche ai fini previdenziali.