La responsabilità sulla sicurezza del datore assorbe quella dell’operario

Pubblicato il 03 settembre 2010 La Corte di cassazione, con sentenza 31679 depositata l’11 agosto 2010, interviene in materia di sicurezza sul posto di lavoro ricalcando l’orientamento giurisprudenziale pregresso. I giudici rinnovano che il datore di lavoro deve controllare “con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza” da parte del lavoratore delle norme antinfortunistiche.

Dunque, l’inosservanza delle norme del Testo Unico della sicurezza sul lavoro che competono al datore, ai dirigenti ed ai preposti ha valore assorbente rispetto all’inosservanza dell’operaio, fino a quando il comportamento del dipendente non sia risultato abnorme.

La Cassazione spiega, riprendendo il consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, che si ritiene imprudente il comportamento adottato autonomamente dal dipendente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli o che “sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del lavoratore”.

La Corte, per dare la giusta forza al principio, sostiene che il datore, destinatario delle norme antinfortunistiche, è il garante del bene “costituzionalmente rilevante costituito dall’integrità del lavoratore”, pertanto si deve spingere anche fino alla pedanteria per accertarsi che le norme per la sicurezza siano assimilate dai sottoposti.
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