La responsabilità dell'amministratore nella bancarotta
Pubblicato il 11 febbraio 2013
La Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 3229 del 22 gennaio 2013, chiarisce che la responsabilità di sindaci e amministratori senza delega in caso di false comunicazioni sociali può essere configurata solo qualora venga accertato il superamento di tutte le soglie di punibilità stabilite dalla legge, appurando anche l'effettiva conoscenza dei fatti che avrebbero dovuto essere impediti.
Il caso riguarda l'amministratore senza delega e il sindaco di una coop edilizia a responsabilità limitata chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta impropria (dovuta a false comunicazioni sociali).
Le sanzioni penali vanno applicate a condotte commissive e omissive che devono indurre in errore i destinatari delle informazioni e, contemporaneamente, determinare il superamento di soglie di punibilità stabilite dalla legge.