La realtà spiazza il redditometro

Pubblicato il 10 luglio 2008 I giudici della Commissione tributaria della Regione Toscana emanano la sentenza n. 94 del 30 aprile 2008, sostenendo che se il contribuente prova nel giudizio la vera redditività aziendale producendo fatture e prospetti riferiti agli anni oggetto del contendere col Fisco, l’accertamento sintetico va annullato. Superando le presunzioni del redditometro attraverso la ricostruzione extracontabile della capacità reddituale della propria impresa, egli di fatto fornisce prove idonee a dimostrazione degli incrementi patrimoniali, sufficienti a far cadere l’accertamento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Ipotesi di accordo del 20/12/2024

10/01/2025

Ccnl Servizi assistenziali. Rinnovo

10/01/2025

Bonus quotazione PMI: proroga fino al 2027

10/01/2025

Spese di assistenza interamente deducibili per il disabile grave

10/01/2025

Giornalisti parasubordinati, DasmOnline a regime dal 17 gennaio

10/01/2025

Sistema Tessera Sanitaria: invio spese secondo semestre 2024

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy