Secondo il Consiglio di stato - sentenza n. 1365 depositata il 9 marzo 2009 – nel caso di notifica del ricorso a mezzo posta, il deposito in cancelleria può avvenire anche prima dell'acquisizione dell'avviso di ricevimento. Dopo la scissione soggettiva degli effetti della notificazione, infatti, il notificante perfeziona la notifica all'atto della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e quindi non è necessario che questi attenda il ritorno dell'avviso per procedere al deposito in cancelleria. Nella stessa decisione, il Collegio precisa anche come nel giudizio di appello davanti al Consiglio di stato non sia ammissibile l'intervento del terzo titolare di interesse autonomo incompatibile con la situazione che andrebbe a verificarsi in caso di accoglimento del ricorso in giudizio. Per contro, deve essere considerato ammissibile il ricorso per adesione non autonomo, qualora, cioè, l'interveniente intenda tutelare un interesse pretensivo od oppositivo coincidente o concorrente con quello di una delle parti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".