La provvisorietà tarda gli effetti della vendita

Pubblicato il 14 giugno 2010

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 2010, la sentenza n. 4059, emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite, interviene a comporre un contrasto circa il campo di applicabilità dell’articolo 282 del Codice di procedura civile.

Art. 282.

Esecuzione provvisoria

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Accogliendo l’orientamento giurisprudenziale dominante, i giudici di ultime cure hanno in particolare affermato che la pronuncia costituiva espressa nell’articolo 2932 del Codice civile produce i propri effetti esclusivamente al passaggio in giudicato della relativa sentenza, poiché la “provvisoria esecutività” delle sentenze di cui al citato articolo 282 c.p.c., è propria soltanto delle pronunce di condanna, risultando altrimenti estranea alle pronunce di accertamento e costitutive.

Art. 2932

Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (2908). Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione (1208 e seguenti) o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile (art. 246).

Di conseguenza, se si tratta di sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.) che tiene luogo del preliminare di vendita rimasto inadempiuto, il proprietario dell’immobile promesso in vendita deve considerarsi il promittente venditore fino al passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso di specie, il conduttore dell’immobile promesso in vendita è tenuto a pagare i canoni di locazione nuovamente al promittente venditore, non ancora al promissario acquirente; pena lo sfratto per morosità e - qualora la locazione sia ad uso imprenditoriale - la perdita del lavoro.

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