tributaria regionale della Puglia, sezione XXV, nella sentenza n. 88 del 29 giugno 2006, chiarisce che non è soggetto al pagamento dell’Ici il promittente acquirente prima della stipula dell’atto di trasferimento dell’immobile, anche se è immesso nel possesso. La sentenza mette in chiaro che nell’articolo 1 del Dlgs 504/92, in cui è scritto che il possesso è presupposto dell’imposta, per possesso di immobili si intende quello di diritto non di fatto (factum possessionis). L’articolo 3 della legge citata indica come soggetto passivo, oltre al proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, di uso o di abitazione, eccetera, e dal 1° gennaio 2001, con la legge 388/2000, soggetti passivi sono anche i concessionari di aree demaniali. Non sono invece soggetti al prelievo fiscale: il nudo proprietario, il locatario, l’affittuario ed il comodatario.
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