La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza del 17 gennaio 2006, in merito alla causa C-1/04 sul regolamento comunitario 1346 del 29 maggio 2000, dispone che la competenza della procedura di insolvenza rimane al giudice nazionale che ha aperto il procedimento, trovandosi nel suo territorio il "centro degli interessi principali del debitore", anche quando questi trasferisca le proprie attività successivamente alla presentazione della domanda di apertura della procedura, purché il trasferimento avvenga prima di una decisione in grado di produrre effetti sul suo patrimonio. La decisione della Corte Ue è volta ad evitare che il debitore possa scegliere il tribunale più favorevole.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".