Dalla prosecuzione della lettura della circolare 28/E, in relazione alle disposizioni del Dl 223/2006 per gli esercenti un’arte o una professione, emerge che le plusvalenze dei lavoratori autonomi non possono essere rateizzate. Mentre ancora non si fa chiarezza in merito alla deduzione dei rimborsi spese. Proprio attraverso il decreto Visco-Bersani è stata stabilita la rilevanza di plusvalenze e minusvalenze anche per il reddito di lavoro autonomo, che possono essere realizzate mediante cessione a titolo oneroso, mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni o che rilevano nel caso in cui i beni vengono destinati al consumo personale o familiare del professionista o per finalità estranee all’attività professionale. La circolare conferma la norma contenuta nel Dl 223 secondo cui non è prevista la possibilità per il professionista, diversamente dalle disposizioni sul reddito d’impresa (articolo 86, comma 4 del Tuir), di rateazione delle plusvalenze nell’ipotesi di beni posseduti per un periodo inferiore a tre anni.
Per la deduzione dei rimborsi spese, il documento agenziale citato prescrive le modalità per l’emissione della fattura nel caso di spostamenti per conto dei clienti. La circolare precisa che il costo di spese alberghiere e di ristoranti dovrà risultare dalla parcella, anche pro-forma del professionista, per potere essere integralmente deducibile. L’impresa committente, infatti, una volta ricevuta la parcella potrà imputare a costo la prestazione comprensiva dei rimborsi spese.
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