di cassazione, con la sentenza n. 8890/2007, ha stabilito che le stime tecniche redatte dall’Ute e utilizzate dal Fisco a supporto dell’accertamento di valore di un immobile, in sede contenziosa restano semplici perizie di parte. I Giudici di legittimità rammentano che nel contenzioso fiscale, secondo il principio di parità delle parti previsto dall’articolo 111 della Costituzione, l’Amministrazione si trova nella medesima posizione del contribuente. Partendo da questo assunto, le stime elaborate dagli uffici tecnici dell’Amministrazione, pur provenendo da un ente dell’amministrazione statale, non possono assurgere ad atto pubblico, ma rappresentano esclusivamente una perizia di parte, offerta appunto da una delle due parti del giudizio. Il processo tributario lascia spazio alle cosiddette prove atipiche, quali sono senz’altro le prove di parte, per cui – conclude – il giudice può certamente fondare il proprio convincimento su tali elementi di prova, ma ha l’obbligo di valutarli, giudicarli e ponderarli.
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