L’Inps, con il messaggio n. 12690/2007, ha precisato che le lavoratrici dei fondi di solidarietà possono accedere alla pensione di anzianità con le vecchie regole, ma con il calcolo contributivo di cui al comma 9, dell’articolo 1, della legge 243/2004. Tale norma stabilisce che la scelta è esercitabile fino al 31 dicembre 2015, per cui la domanda di accesso all’esodo può essere accolta solo se il periodo individuale di permanenza nel Fondo non supera la predetta data.
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