Assonime dedica la sua circolare numero 28 (7 luglio 2009) allo strumento che accorda al messaggio di posta elettronica eguale valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale: la Posta elettronica certificata (in acronimo “Pec”). E’ assai attuale il tema oggetto dei chiarimenti dell’Associazione, che rammenta come sia necessario, per le imprese appena nate, indicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di Pec, mentre, per le imprese già esistenti, l’adempimento porta la data massima del 30 novembre 2011. Per i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge, il termine da rispettare è il 30 novembre 2009.
L’obbligo deriva dal dl 185/2008 (in “Gazzetta Ufficiale” n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L), protagonista della forte spinta all’informatizzazione del registro delle imprese. L'articolo 16 – dal titolo: “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese” – recita: “6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.”.
Alessia Lupoi
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