La partecipazione in società vieta il passaggio ai “minimi”

Pubblicato il 10 giugno 2009

Con la risoluzione n. 146/E del 9 giugno 2009, l’agenzia delle Entrate analizza la norma sui minimi e la sua corretta applicazione. L’Agenzia riconosce che la disposizione normativa intende evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta e imputabili alla stessa persona fisica, siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione. Pertanto, si riconosce che la persona fisica non può essere nello stesso anno contribuente minimo e contribuente ordinario. Quindi, il reddito derivante dall’esercizio in forma individuale delle attività d’impresa dei contribuenti che possiedono i requisiti per essere considerati minimi è determinato secondo le regole proprie di tale regime e soggetto all’imposta sostitutiva del 20%, mentre i redditi derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a questi redditi. L'esclusione (prevista dall’articolo 1, comma 99, lettera d) della legge n. 244/07) scatta nei casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d’imposta, eserciti in forma individuale un’attività d’impresa, artistica o professionale e partecipi a società di persona o associazioni, anche se la partecipazione viene sciolta prima della fine del periodo d’imposta in questione.

Si ricorda che con la risoluzione n. 143/E dell’8 giugno 2009 (si veda Edicola di ieri) per i contribuenti minimi sono stati istituti i codici tributo per versare, tramite F24, l’acconto del forfait del 20%.

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