La norma anti-precari è incostituzionale
Pubblicato il 15 luglio 2009
Con sentenza n. 214 dell'8 luglio 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della norma cosiddetta anti-precari sui contratti a termine (articolo 4-bis del dlgs n. 368/2001), introdotta con la manovra estiva dello scorso anno in sede di conversione del dl n. 112/2008, in base alla quale, con riferimento ai soli giudizi in corso alla data del 22 agosto 2008 e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni su assunzione e proroga del contratto a termine (articoli 1, 2 e 4 del dlgs n. 368/2001), il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nella decisione, la Suprema corte ha sottolineato come con la sanatoria, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, situazioni di fatto identiche risultino destinatarie di discipline sostanziali diverse esclusivamente per la casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data del 22 agosto 2008.
Eleonora Pergolari