La sentenza 9888, 28 aprile 2006, della Cassazione, ribadisce che il datore, nel selezionare i lavoratori da licenziare, non possa prescindere dal generale principio di buona fede e correttezza (articoli 1175 e 1375 del Codice civile), inteso come regola di equilibrata conciliazione dei conflittuali interessi delle parti in gioco. Il datore non può, cioè, operare in modo arbitrario, senza una giustificazione oggettiva. Nel caso da essa trattato, ha perciò ritenuto del tutto arbitraria la scelta di licenziare i soli lavoratori addetti a un reparto soppresso, affermando che quando intende sopprimere un reparto, il datore di lavoro non può limitare la scelta dei licenziabili ai soli dipendenti addetti a quel reparto “se detti lavoratori sono idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda con positivi risultati – a occupare posizioni lavorative di colleghi addetti a tali reparti”. In questi casi la comparazione dovrà riguardare un ben più esteso numero di lavoratori, ovvero quelli con analoghe professionalità.
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