La manovra d’estate dimentica il penale

Pubblicato il 22 settembre 2008 Non è disciplinato nella “manovra d’estate” (Dl 112/2008) il collegamento tra l’accertamento sintetico ex articolo 38, comma 4, del Dpr 600/73 (redditometro), o l’adesione diretta ai Pvc, e i riflessi penal-tributari di questi due istituti. Circa l’accertamento sintetico, la denuncia alla Procura della Repubblica, in caso di superamento delle soglie di punibilità, per i reati indicati negli articoli 3 (dichiarazione fraudolenta), 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa dichiarazione) del Dlgs n. 74/00, resta pertanto obbligatoria, come da vecchi criteri. In tutti gli altri casi in cui la soglia non risulti superata la denuncia non va presentata, non essendo ammesse formule del tipo “per gli eventuali fatti di rilevanza penale”, in assenza della dimostrazione del superamento della soglia. Circa il nuovo istituto dell’adesione ai Pvc, invece, quale conseguenza è prevista la sola riduzione delle sanzioni tributarie non penali. Nulla è disposto sui profili penali-tributari. Ne deriva che al superamento delle soglie relative ai reati fiscali in commento, andrà presentata la relativa denuncia alla Procura; ove esse non siano superate, la denuncia non andrà (neppure “cautelativamente”) presentata.
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