La mancata notifica non rende l’atto nullo

Pubblicato il 09 marzo 2009 A seguito di una controversia sorta su due avvisi di liquidazione emanati ai fini dell’imposta di registro, l’Amministrazione finanziaria ha presentato ricorso in Cassazione e la Corte, con la sentenza n. 4760 del 27 febbraio 2009, ha espresso il seguente principio: “la notifica di un atto amministrativo d’imposizione tributaria è una dichiarazione recettizia solitaria” che ha validità a prescindere dalla sua conoscenza da parte del destinatario. Di conseguenza, la notifica non è condizione necessaria per la validità, ma rappresenta solo un passaggio fondamentale per l'efficacia. Infatti, a seguito di una complessa interpretazione delle norme dell’ordinamento civile, amministrativo e tributario, la Corte ha riconosciuto che l’atto tributario (se esaminato passando in rassegna le norme valide per le varie imposte) vede diverse fasi: la fase istruttoria, la fase dell’emanazione concreta, la conoscenza del destinatario attraverso la notifica e la decadenza dell’azione del Fisco. Pertanto, la mancata notifica di un avviso di accertamento, o di liquidazione, rende “difettosa” l’efficacia del documento, ma non la sua esistenza giuridica. Nel caso in cui un contribuente abbia pagato delle somme pretese attraverso un atto valido ma non notificato, vale che lo stesso ne abbia avuto piena ed effettiva conoscenza, affinché il termine di decadenza dell’azione tributaria possa considerarsi rispettato. È evidente che la piena conoscenza dell’atto dev'essere provata dal Fisco e il pagamento delle somme richieste in un avviso di liquidazione potrebbe costituirne la prova.
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