Nel testo della sentenza n. 284 del 9 gennaio 2009, la Corte di cassazione ha spiegato che, nel procedimento di attribuzione del cognome del figlio naturale riconosciuto, il giudizio, una volta che il giudice del reclamo abbia verificato che siano stati regolarmente notificati l'istanza e il decreto di fissazione dell'udienza, va comunque avanti anche nel caso di mancata comparizione della parte reclamante, “restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinunzia all'impugnativa”.
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