La maggiorazione dell’indennità di trasferta configura una deroga in melius
Pubblicato il 06 aprile 2010
Con la risposta all’interpello n.
14/2010 il ministero del Lavoro interviene sulle indennità di trasferta contrattuali.
Al quesito sulla possibilità per il datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti
un’indennità di trasferta superiore a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva, nazionale o
di secondo livello, ma comunque non imponibile ai fini contributivi e fiscali in quanto compresa nei
limiti di cui all’art. 51, comma 5, Dpr n. 917/1986, concernente i criteri di
determinazione, ai fini fiscali, del reddito da lavoro dipendente, il Ministero fornisce due precisazioni:
- nel caso di contratto aziendale è possibile se l’accordo è depositato presso la Dpl e presso tutti gli enti previdenziali (la frazione di indennità di trasferta che eccede ai fini Irpef i
limiti individuati nell’art. 51 del Tuir, quindi solo l’eccedenza, ha natura retributiva);
- in un accordo
individuale con singoli lavoratori deve applicarsi la disciplina
concernente l’istituto del c.d. “superminimo individuale” (eccedenza della retribuzione rispetto ai
minimi tabellari), l’eccedenza rispetto all’importo di natura collettiva è considerata alla
stregua del c.d. “superminimo individuale” e quindi soggetta all’imponibilità fiscale e contributiva.