di Pisa, con la sentenza n. 117/4/07 del 31 luglio stabilito che la commissione tributaria territorialmente competente non è quella della sede del concessionario al quale il Comune ha affidato il servizio di accertamento e riscossione, ma è quella della circoscrizione del Comune al quale spetta la podestà impositiva. Questa decisione si pone in netto contrasto con l’orientamento che ha espresso in precedenza nella sentenza 15864 del 2004, che affidava la competenza alla commissione nella cui circoscrizione si trovava la sede della società concessionaria.
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