La libertà di stabilimento tutela i finanziamenti infragruppo

Pubblicato il 04 giugno 2007

L’analisi contenuta nell’articolo riguarda i finanziamenti infruttiferi erogati da una società residente in Italia ad una società dello stesso gruppo residente in un altro paese Ue. Nello specifico, si evidenzia come molti processi verbali di constatazione in merito a tali finanziamenti infruttiferi riprendono a tassazione in capo alla società residente in Italia gli interessi che sarebbero dovuti maturare ove il finanziamento fosse stato erogato tra parti non correlate. In proposito, ci si chiede se la contestazione si basi solo sull’articolo 110, comma 7 del Tuir (disciplina antielusiva sui prezzi di trasferimento praticati negli scambi di beni e servizi infragruppi multinazionali) o anche sulla presunzione (relativa) di redditività dei capitali dati a mutuo, ex articolo 46, comma 1, del Tuir. Posto il caso che la ripresa si basi esclusivamente  sull’articolo 110 del Tuir e che essa abbia effetto anche con riferimento alle operazioni gratuite, il dubbio è se nel caso in cui il soggetto finanziato sia una società residente in un altro paese Ue la valutazione “a valore normale” di tali finanziamenti sia o meno conforme alla libertà di stabilimento.

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