I due rami del Parlamento hanno finalmente levato le briglie alla legge (non ancora pubblicata in "Gazzetta Ufficiale") che permette la stipula del "patto di famiglia", attraverso cui i membri di un nucleo pattuiscono la destinazione delle attività economiche di titolarità di un soggetto che vi appartiene, in vista della successione. Questa nuova concessione non può essere ostacolata da alcuna contestazione per violazione della legittima. All'atto negoziale partecipano l'imprenditore, i discendenti cui egli intende trasferire l'azienda di famiglia (o le partecipazioni che la rappresentino) il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimati nel caso, in quel momento, s'aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. E' stabilito che l'attributario dell'azienda o delle partecipazioni compensi gli altri legittimari partecipanti alla stipula del patto. Restano fuori dal contratto i parenti non in linea retta: fratelli, cugini, zii.
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