La legge 25/2010 ripristina, con ritocchi, le agevolazioni sulla piccola proprietà contadina
Pubblicato il 02 marzo 2010
Con la conversione in legge del milleproroghe ripartono le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, che prevedono l'imposta di registro e ipotecaria fissa (168 euro) e l'imposta catastale all'1%, dall’entrata in vigenza della legge di conversione (Legge 25/2010, pubblicata sul suppl. ord. n. 39 della “G.U.” n. 48/2010) e fino al 31 dicembre 2010, per la compravendita tra coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, e le operazioni fondiarie operate attraverso l’Ismea di terreni agricoli e relative pertinenze.
Si dispone anche che gli onorari dei notai per tali atti sono ridotti alla metà.
L'agevolazione, se nei cinque anni successivi all'atto di compravendita i terreni siano ceduti o non più coltivati direttamente, decade.
La disposizione risulta snellita di vincoli rispetto alla precedente, che faceva riferimento alla legge 604/1954. Sono state, infatti, tolte alcune limitazioni: l’impossibilità di accedere al beneficio se l’acquirente nei 2 anni precedenti aveva venduto terreni superiori ad un ettaro e l’obbligo decadenziale di produrre il certificato rilasciato dagli uffici provinciali dell’agricoltura sul possesso dei requisiti.