La generalizzata esclusione dal voto per gli ergastolani è contraria alla Convenzione europea

Pubblicato il 19 gennaio 2011 Per la Corte europea dei diritti dell'uomo - sentenza pronunciata lo scorso 18 gennaio 2011 sul ricorso n. 126/05 – il generalizzato divieto del diritto di voto per i detenuti e i condannati all'ergastolo, per come previsto dalla normativa italiana nell'ambito dell'interdizione dai pubblici uffici, comportando un’automatica e indiscriminata restrizione di un diritto di importanza vitale, è da considerare come contrario all'articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

I detenuti – ricorda la Corte di Strasburgo – conservano tutti i diritti garantiti dalla Convenzione cosicché tutte le restrizioni a questi diritti devono essere giustificate caso per caso e prive dei caratteri di generalità e automaticità riscontrati, per contro, nella normativa italiana.
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