La gara revocata non fa danni
Pubblicato il 16 settembre 2008
Di seguito alcune pronunce del Consiglio di Stato che hanno avuto ad oggetto controversie riguardanti le graduatorie per l'insegnamento.
Con sentenza n. 3872 del 4 agosto, il Consiglio si è occupato di un ricorso presentato da alcune insegnanti al Tar delle Marche con cui erano stati impugnati i verbali della commissione esaminatrice e l'elenco prioritario e definitivo degli aspiranti all'insegnamento nei corsi musicali di scuola media. Il Tar, che aveva accolto il ricorso rilevando l'illegittimità della costituzione delle commissioni ed il difetto assoluto di motivazione in relazione ai punteggi, aveva però respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dalle ricorrenti. Da qui il giudizio innanzi al Consiglio di Stato, il quale, sul punto, ha respinto l'appello delle insegnanti sull'assunto che non era certo che le stesse avessero occupato una posizione di graduatoria tale da consentire la scelta della sede più vicina alla loro residenza.
Con altra decisione (n. 3971 del 29 luglio 2008), il Consiglio di Stato si è invece pronunciato in ordine alla motivazione delle nomine, statuendo, contrariamente a quanto affermato in primo grado dal Tar del Lazio, che, poiché la graduatoria per l'insegnamento costituisce una forma sintetica e generalizzata di comunicazione delle valutazioni amministrative, essa non necessita di una contestuale e formale pubblicazione delle motivazioni. Tale principio, sottolinea il Consiglio, è da ritenere consolidato.