La fretta non giustifica la trattativa privata
Pubblicato il 29 giugno 2009
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3903 del 2009, ha confermato la decisione con cui il Tar aveva affermato l'inapplicabilità dell'art. 113 comma 14 del Dlgs 267/2000 al caso esaminato in cui una stazione appaltante aveva affidato senza gara il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani prolungando poi per 5 anni il contratto all'aggiudicatario dell'appalto all'epoca della prima assegnazione avvenuta mediante concorso sul presupposto che la particolare natura tecnica del servizio avrebbe reso difficile l'inserimento di soggetti terzi. Per il collegio, in particolare, le giustificazioni addotte agli atti dell'amministrazione erano riconducibili esclusivamente alla mancanza di tempo per l'esperimento della gara pubblica, circostanza, questa che non legittima il ricorso alla trattativa privata.