La fretta non giustifica la trattativa privata

Pubblicato il 29 giugno 2009
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3903 del 2009, ha confermato la decisione con cui il Tar aveva affermato l'inapplicabilità dell'art. 113 comma 14 del Dlgs 267/2000 al caso esaminato in cui una stazione appaltante aveva affidato senza gara il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani prolungando poi per 5 anni il contratto all'aggiudicatario dell'appalto all'epoca della prima assegnazione avvenuta mediante concorso sul presupposto che la particolare natura tecnica del servizio avrebbe reso difficile l'inserimento di soggetti terzi. Per il collegio, in particolare, le giustificazioni addotte agli atti dell'amministrazione erano riconducibili esclusivamente alla mancanza di tempo per l'esperimento della gara pubblica, circostanza, questa che non legittima il ricorso alla trattativa privata.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy