La Fondazione spulcia la risposta all’interpello sul beneficio assunzioni

Pubblicato il 28 ottobre 2010

Si ritiene che ... il datore di lavoro non possa fruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990, qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova”. È quanto decide il ministero del Lavoro in risposta all’interpello n. 37/2010, avanzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Sulla questione interviene la circolare n. 15 del 27 ottobre 2010, firmata dalla Fondazione Studi dell’Ordine.

Nel documento si riassume che le agevolazioni in oggetto per i datori di lavoro sono ammesse nelle ipotesi di assunzioni:

- con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time;

- di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto;

- che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

L’articolo citato prevede agevolazioni contributive nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi, ovvero nella misura del 100% per le assunzioni effettuate dalle imprese dei territori del Mezzogiorno e per quelle artigiane.

Dalla risposta si evince che trascorso il periodo semestrale sarà possibile assumere accedendo al beneficio contributivo indipendentemente dalle circostanze che abbiano determinato la sospensione o la risoluzione del rapporto dei lavoratori sostituiti.

La Fondazione studi pone dei rilievi in merito alla risposta:

- il beneficio contributivo è condizionato al rispetto delle norme sul diritto di precedenza, che deve tuttavia essere esercitato dal lavoratore con la specifica manifestazione della propria volontà entro un periodo di sei mesi dalla cessazione del contratto, tre nel caso della attività stagionali, ma secondo il ministero risulterebbero invece precluse le agevolazioni per qualsiasi causa di licenziamento a monte intervenuto con i lavoratori sostituiti, quindi oltre al licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche quelli per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa;

- la circostanza ostativa della precedente risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova da parte del soggetto datoriale appare incoerente, stante che il patto è stipulato allo scopo di assicurare alle parti di poter verificare sperimentalmente la reciproca convenienza a rendere definitivo – soltanto al termine del periodo - il rapporto precostituito.

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