La corte di Cassazione, con la sentenza n. 21953 del 21 settembre stabilito che per contestare l’indebita detrazione dell’Iva da parte di un contribuente, per fatture di acquisto relative a presunte operazioni inesistenti, l’amministrazione finanziaria deve fornire elementi indiziari che inficino questa contabilità. Non è sufficiente che essa asserisca di non accettare i dati che emergono dalla documentazione, ma deve indicare necessariamente gli elementi sui quali si fonda la sua asserzione. ha chiarito che la fattura è di per sé un documento idoneo a consentire la detrazione Iva e l’onere di provarne la falsità è dell’amministrazione finanziaria che deve dimostrare se l’operazione è in tutto o in parte inesistente.
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