La fattura senza l’indicazione che il bene è acquistato con il credito d’imposta non è nulla

Pubblicato il 24 maggio 2010

Per la Ctr Puglia, sentenza 68/28/10, la mancata o irregolare apposizione in fattura della dicitura che il bene è stato acquistato con il credito d’imposta non determina l’automatica decadenza del beneficio. La dicitura in argomento, prevista dalla circolare n. 41/E/2001, è una formalità non prescritta dalla legge 388/00, ma solo dalla prassi con lo scopo di evitare l’utilizzo del bene acquisito per più forme di incentivo, non cumulabile con altre forme di agevolazioni.

I giudici spiegano che la formalità può essere soddisfatta al momento della verifica, ossia su richiesta dei verificatori che potranno facilmente accertare se effettivamente l’investimento è stato realizzato e se sono regolari o meno i relativi documenti contabili.

Il caso esaminato dai giudici riguardava il ricorso di una ditta contro la sentenza sfavorevole in primo grado relativamente all’avviso di recupero del credito d’imposta emesso dall’agenzia delle Entrate: la fattura incriminata recava la dicitura, ma non i modelli F24 con cui era stato compensato il credito.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy