La falsa scrittura non è una prova

Pubblicato il 03 dicembre 2007

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 23692/2007, ha stabilito che le annotazioni contabili fittizie rinvenute in sede di verifica a carico di un intermediario finanziario fraudolento non possono tradursi in una prova a carico del contribuente. ha spiegato che non possono costituire prova ed indice di capacità contributiva le attribuzioni patrimoniali che non sono ricollegabili ad operazioni speculative, ma ad un’operazione fraudolenta: queste “costituiscono, fin dall’origine, un risarcimento del danno derivante dall’illecito extracontrattuale”. Il giudice tributario, in sostanza ha il potere-dovere di accertare la regolarità di quei riconoscimenti di credito al caso della dolosa e preordinata scritturazione fittizia, finalizzata esclusivamente alla frode in danno del creditore, che rende inesistente sia il preteso accrescimento del valore del credito sia l’atto negoziale di riconoscimento del debito.

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