Con la risoluzione n. 329 del 14 novembre 2007, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’atto risolutivo di donazione di immobili per mutuo consenso rappresenta un nuovo trasferimento di diritti reali immobiliari dal donatario al donante, con efficacia ex nunc, pertanto è assoggettabile ad imposta proporzionale propria degli atti traslativi (imposta sulle successioni e donazioni). Dunque, l’atto non può essere considerato l’annullamento di un precedente negozio ma è l’autonoma volontà posta in essere tra soggetti diversi dai protagonisti del precedente contratto. La questione trattata è sorta con la proliferazione delle donazioni dopo l’abrogazione dell’imposta di donazione che ha portato la conseguenza della diffidenza nella ipotetica circolazione del bene successiva alla donazione da parte dell’acquirente nel timore di vedersi tirar dentro le eventuali liti ereditarie.
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