La dolce vita fuori dagli assegni

Pubblicato il 14 luglio 2008
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18613 del 7 luglio scorso, ha respinto il ricorso presentato da una donna argentina con il quale la stessa aveva contestato le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito, al termine di un procedimento per separazione, sia in ordine al mancato addebito della crisi matrimoniale al marito italiano, sia relativamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento a lei riconosciuto. Secondo la ricorrente, infatti, il contributo mensile che il Tribunale aveva fissato, in suo favore, nella somma di diciottomila euro mensili, risultava palesemente insufficiente in quanto nel corso del matrimonio il marito spendeva per lei anche trentamila dollari al mese. La Corte, dopo aver confermato che nella determinazione del mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita che i coniugi avevano durante il matrimonio, ha escluso che nell'assegno debbano comprendersi somme che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità, atti di liberalità eccezionali o straordinari, cioè, non qualificabili come esborsi destinati ordinariamente alla vita della coppia. Inoltre, precisano i giudici di legittimità, il mantenimento non è destinato allo svolgimento di attività diverse da quelle strettamente inerenti lo sviluppo della vita personale, fisica e culturale della persona e, pertanto, l'assegno non va calcolato tenendo conto dei possibili investimenti che il coniuge avente diritto potrebbe fare.

In linea con tale pronuncia, si evidenzia la precedente sentenza della Cassazione n. 9878/2006, con cui la Corte di legittimità ha qualificato come obiettivo “tendenziale” il tenore di vita seguito durante il matrimonio, in quanto non sempre la separazione, riducendo le possibilità economiche anche del coniuge onerato, ne consente la piena realizzazione. Sulla stessa linea, la decisione n. 10210/2005 con la quale la Cassazione ha precisato che il tenore di vita goduto cui rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente è quello inerente alle potenzialità economiche dei coniugi, all'ammontare complessivo dei loro redditi e disponibilità patrimoniali. Di medesimo contenuto la sentenza n. 6660/2001 con la quale la Corte ha sottolineato la natura assistenziale dell'assegno di divorzio.
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