La disciplina sui beni d'impresa in godimento a soci o familiari vista dall’Irdcec

Pubblicato il 06 febbraio 2012 L’Irdcec - Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – ha redatto la circolare n. 27 del 2012 in merito alla disciplina sui beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari (articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies del Dl 138/2011, Manovra estiva). Si ricorda che nel caso di concessione di beni in uso a soci o a familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, per società o imprese individuali è previsto che il concedente non possa dedurre i costi relativi ai beni concessi in uso (comma 36-quaterdecies) e l'utilizzatore computerà nell’imponibile, tra i redditi diversi, la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo.

Due considerazioni in tal senso.

Comma 36-quaterdecies: la nuova disciplina non supera la pregressa. Infatti, le penalizzazioni sull’indeducibilità sono applicabili solo se il Tuir non prevede specifiche norme che già limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore, a prescindere da ogni altra circostanza.

Società concedente: l’indeducibilità dei costi sarà solo parziale se per l'uso del bene aziendale è pagato dal socio utilizzatore un corrispettivo. Dunque, l'indeducibilità dei costi relativi al bene si ritiene limitata alla parte dei costi proporzionalmente corrispondente al rapporto in cui il valore normale eccedente il corrispettivo sta al valore normale del diritto di godimento.

Nel documento sono esaminate anche le risposte che l’agenzia delle Entrate ha fornito nel corso di Telefisco 2011. Ad esempio, sull’affermazione “i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci”, nell’ambito della comunicazione entro il 2 aprile anche dei dati relativi ai soci o familiari che “effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente”, l’Istituto di ricerca ritiene che la disposizione sia in contrasto con quanto stabilito dal punto 1.1. del provvedimento direttoriale del 16 novembre 2011, che fa riferimento ai soli finanziamenti effettuati nei confronti della "società concedente".

APPROFONDIMENTO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy