La disciplina sui beni d'impresa in godimento a soci o familiari vista dall’Irdcec
Pubblicato il 06 febbraio 2012
L’Irdcec - Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – ha redatto la
circolare n.
27 del 2012 in merito alla disciplina sui beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari (articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies del Dl
138/2011, Manovra estiva). Si ricorda che nel caso di concessione di beni in uso a soci o a familiari per un
corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, per società o imprese individuali è previsto che il concedente non possa dedurre i costi relativi ai beni concessi in uso (comma 36-quaterdecies) e l'utilizzatore computerà nell’imponibile, tra i redditi diversi, la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il
corrispettivo annuo.
Due considerazioni in tal senso.
Comma 36-quaterdecies: la nuova disciplina non supera la pregressa. Infatti, le penalizzazioni sull’indeducibilità sono applicabili solo se il Tuir non prevede specifiche norme che già limitano la
deducibilità dei costi relativi
ai beni concessi in godimento in capo
al concedente e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore, a
prescindere da ogni altra circostanza.
Società concedente: l’indeducibilità dei costi sarà solo parziale se per l'uso del bene aziendale è pagato dal socio utilizzatore un corrispettivo. Dunque, l'indeducibilità dei costi relativi al bene si ritiene limitata alla parte dei costi proporzionalmente corrispondente al rapporto in cui il valore normale
eccedente il corrispettivo sta al valore normale del diritto di godimento.
Nel documento sono esaminate anche le risposte che l’agenzia delle Entrate ha fornito nel corso di Telefisco 2011. Ad esempio, sull’affermazione
“i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno
comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi
concessi in godimento ai soci”, nell’ambito della comunicazione entro il 2 aprile anche dei dati relativi ai soci o familiari
che “
effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente”, l’Istituto di ricerca ritiene che la disposizione sia in contrasto con quanto stabilito dal punto 1.1. del provvedimento direttoriale del 16 novembre 2011, che fa
riferimento ai soli finanziamenti effettuati nei confronti della "società concedente".
APPROFONDIMENTO