Torna l’attenzione sulla circolare 44/E/2009, per richiamare l’interpretazione agenziale sulla sezione del disposto di legge (il dl 78/2009, articolo 5, comma 1) che ha a tema l’operatività del beneficio da Tremonti-ter: “l’agevolazione … può essere fruita “esclusivamente” in sede di determinazione del saldo IRPEF/IRES dei periodi d’imposta interessati, senza quindi incidere sul calcolo e versamento degli acconti dovuti, che dovranno essere determinati, secondo le modalità ordinarie, comunque al lordo dell’agevolazione.”, (paragrafo 4. “FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE”). Spiega, quindi, il Fisco che i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che effettuano investimenti agevolati nel 2009, non tengono conto dell’agevolazione nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2009, quando adottino il metodo previsionale. E che questi stessi soggetti non tengono conto dell’agevolazione per gli investimenti fatti nel 2009 neppure nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2010. Cosicché, in sede di acconti per il 2010 - qualunque sia il metodo di calcolo adottato - l’imposta dovuta per il 2009, da assumere come parametro di riferimento, va determinata senza tenere conto dell’agevolazione. Se, del pari, il contribuente effettua l’investimento nel 2010, non tiene conto dell’agevolazione nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta 2010 e 2011.
Gli effetti del vantaggio fiscale – che, si ricorda, consiste in una detassazione dal reddito d’impresa in misura pari al 50% di investimenti in macchinari ed attrezzature effettuati dalle imprese – saranno, perciò, da posticipare alla dichiarazione con modello Unico del prossimo anno.
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