L’autore dell’articolo presenta una disamina sulla regola che vieta la deduzione dell’Irap dalle imposte sui redditi, questione che è nuovamente portata all’attenzione della Corte costituzionale, questa volta dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza – 21 ottobre 2005, “Gazzetta Ufficiale” n. 21 del 24 maggio 2006 - che ha dichiarato in contrasto con l’articolo 53 della costituzione la non deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi (articolo 1, comma 2, Dlgs 446/97). Nella sua disamina articolata l’autore evidenzia come , mostrando contraddizione, nella sua giurisprudenza da una parte configuri l’Irap come imposta sul reddito e con la facoltà della rivalsa, dall’altra definisca l’Irap come imposta reale sul valore aggiunto, slegando la produzione del reddito dal pagamento dell'imposta.
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