La corte di Cassazione, con la decisione n. 25356/2007 dello scorso 5 dicembre, ha precisato che la firma e la data apposti dal pubblico ufficiale sulla sentenza dei giudici tributari fanno fede per attestare il giorno del deposito in segreteria, la loro efficacia probatoria può essere inficiata soltanto con la proposizione della querela di falso e prevalgono sulla comunicazione che il segretario è tenuto alle parti. Per questo, se non si propone querela, il termine annuale di impugnazione previsto dall’articolo 327 del Codice di procedura civile decorre dalla pubblicazione del provvedimento.
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