La Ctr Milano sposta sul contribuente l’onere della prova dell’inesistenza di un’attività non dichiarata
Pubblicato il 05 ottobre 2009
Secondo la Ctr di Milano è onere del contribuente dimostrare che “
il rapporto di lavoro in via essenzialmente esclusiva con le cooperative sociali avrebbe di fatto impedito di esercitare altra e diversa attività in ambito privato” in caso di accertamento per maggiori compensi da lavoro autonomo in base ai parametri per l’annualità 1999. Il concetto è esposto con la sentenza n.
72/2009 in merito al caso di uno psicologo ricorso in appello con la motivazione che per l’anno 1999 non era stato ancora approvato lo studio di settore che lo riguardava, pertanto aveva utilizzato lo studio dell’anno 2000 per il quale risultava congruo. È da rilevare, riguardo all’onere della prova, che la sentenza si pone in contrasto sia con le norme che con l’orientamento della Cassazione che pongono a carico dell’amministrazione finanziaria la prova dell’esistenza di un’attività non dichiarata.