La Corte di Giustizia europea, con sentenza depositata ieri nella causa C-127/08, ha statuito che, in merito al diritto alla libera circolazione e soggiorno negli stati membri, non possono essere inserite, negli ordinamenti nazionali, condizioni aggiuntive rispetto a quelle fissate dalla direttiva n. 2004/38. In particolare, la Corte si è trovata a decidere su una questione pregiudiziale sollevata dall'Alta corte irlandese a seguito di quattro ricorsi di cittadini Ue che avevano visto negare il permesso di soggiorno ai propri coniugi extracomunitari in quanto questi ultimi non avevano precedentemente soggiornato in un altro stato Ue. La Corte, giudicando tale condizione come suppletiva rispetto alla direttiva in esame, ha affermato il diritto dell'extracomunitario a raggiungere il cittadino Ue con cui abbia instaurato un vincolo familiare. Agli stati membri rimane il potere di limitare gli ingressi per motivi di ordine pubblico o in caso di frode, ma il diniego deve essere ponderato caso per caso.
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